Mezzi di prova – video registrazioni – utilizzazione in giudizio - ammissibilità

Le video registrazioni effettuate da un soggetto presente, a determinate condizioni, possono costituire un valido mezzo di prova da utilizzare in giudizio - tanto nel processo penale quanto nel processo civile - nell’esercizio del diritto di difesa che, di norma, prevale su quello alla riservatezza (v., tra le altre, Cassazione civile sez. un., 16/07/2021, n.20384; v. anche, tra gli altri, gli artt. 9 co. 2 lett. ‘f’ e 17 co. 3 lett. ‘f’ del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 – cd. G.D.P.R. - quali casi in cui l’esercizio del diritto di difesa consente di derogare all’ordinario regime di tutela dei dati personali) (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la mera effettuazione di registrazioni non sia condotta di per sé illecita).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 82/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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