Elezioni e procedimento elettorale – ricorso – solo a conclusione del procedimento elettorale con l’atto di proclamazione degli eletti

In tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “...contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”. Tale precetto costituisce portato di principi generali che trovano la loro concreta applicazione anche nell’ordinamento sportivo. E ciò discende dal fatto che il reclamante, che non ha ottenuto, in sede cautelare la sospensione del procedimento elettorale, è obbligato a impugnare, per vizi derivati, gli atti successivi e conclusivi dello stesso procedimento sia perché deve postulare la rinnovazione del procedimento elettorale, sia in relazione agli effetti che gli stessi atti hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede gravatoria, la veste di controinteressati.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 82/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 130 CPA;

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