Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione - ratio

E’ vero che la giurisprudenza sportiva non segue i criteri di imputazione propri della giurisprudenza penalistica e i principi del processo penale, quali il grado di colpevolezza tale da resistere a qualsiasi dubbio ragionevole. Tale principio, che costituisce espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo riaffermata in modo ancor più deciso con la l. 280 del 2003, implica che, per analoghe fattispecie concrete, la giustizia sportiva si accontenti di un grado di certezza inferiore rispetto a quanto richiesto dalla giustizia ordinaria per pervenire all’accertamento della responsabilità penale, per sua natura insofferente a clausole indeterminate. Si è formata, in ambito sportivo, una giurisprudenza consolidata in forza della quale, l’accertamento dell’illecito e l’affermazione della responsabilità disciplinare richiedono un grado di prova inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ciò non toglie che, nell’accertamento dei requisiti costitutivi dell’illecito, la giurisprudenza sportiva è vincolata al doveroso ossequio alle garanzie di tutela degli incolpati e al rispetto delle fisionomie del “giusto processo”, enunciate all’art. 44 del C.G.S., di cui costituisce espressione la regola che postula che il giudice accerti la sussistenza della condotta illecita sulla base di elementi di prova che consentano di affermare la rilevante probabilità dell’ipotesi accusatoria, che costituisce il grado minimo necessario per l’affermazione della responsabilità disciplinare. In tale prospettiva, il quadro indiziario deve poter offrire elementi sintomatici adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio di responsabilità del deferito, senza possibilità di approdare ad una lettura differenziale degli atti investigativi. Quanto sopra deve affermarsi con maggiore intensità nelle situazioni in cui viene in risalto la rilevante afflittività delle sanzioni irrogabili, essendo in tal caso richiesto un particolare grado di attenzione e di scrupolo nella formazione e nella valutazione del materiale probatorio esibito a dimostrazione dell’episodio di responsabilità disciplinare.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 81/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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