Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione - termine per il compimento delle indagini preliminari – trenta giorni – è nuovo termine – proroga del precedente termine – esclusione – dies a quo del termine – prima applicazione di un Procuratore Nazionale dello Sport
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, CGS CONI, “l’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine”. Pertanto, il dies a quo del termine per il compimento delle indagini preliminari a seguito di avocazione del Procuratore generale dello sport decorre dall’«applicazione» di un Procuratore nazionale dello Sport e, più precisamente, dalla prima applicazione. Se la lettera dell’art. 52, comma 1, conduce al risultato appena indicato, anche in virtù della interpretazione sistematica della norma, resta però la preoccupazione circa il vulnus che tale meccanismo può determinare per l’assenza di un dies ad quem entro il quale la Procura generale dello sport deve esercitare il potere di avocazione. L’interpretazione correttiva che tenta di trovare una soluzione facendo decorrere il termine attribuito al Procuratore nazionale dalla scadenza del termine entro il quale la Procura federale avrebbe dovuto notificare l’avviso di conclusione delle indagini, pur essendo meritevole perché fa emergere un vuoto normativo e il bisogno di colmarlo nell’ottica della perentorietà dei termini - affermata in generale dall’art. 44, 6° co., CGS FIGC, e dei principi del giusto processo, evitando che l’interessato possa essere sine die sottoposto al rischio di subire un procedimento disciplinare - contrasta tuttavia con il testo dell’art. 52, comma 1, CGS CONI che discorre di un nuovo termine e non della proroga di un precedente termine ed individua chiaramente il dies a quo nella applicazione del Procuratore nazionale dello sport. Un dies ad quem per l’esercizio del potere di avocazione, oltre a tutelare il soggetto sottoposto ad indagini, non rappresenterebbe un ostacolo all’esercizio dell’azione disciplinare, dal momento che, in un’esigenza di equilibrio tra le posizioni delle parti, è consentita al ricorrere di precise circostanze la riapertura delle indagini quando emergano, eventualmente anche da un provvedimento che disponga il giudizio penale, nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il procuratore federale non era a conoscenza (cfr. amplius art. 44, 5° co., CGS CONI e art. 122, 4° e 5° co., CGS FIGC).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 80/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 52, comma 1, CGS CONI; art. 44, comma 6, CGS FIGC
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.