Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione - termine per il compimento delle indagini preliminari – trenta giorni – è nuovo termine – proroga del precedente termine – esclusione

Ai sensi dell’art. 52, comma 1, CGS CONI e art. 119, comma 4, CGS FIGC, il termine per il compimento delle indagini preliminari a seguito di avocazione del Procuratore generale dello sport è nuovo termine e non proroga di un precedente termine, in particolare del termine attribuito alla Procura federale per la notificazione dell’eventuale comunicazione di conclusione delle indagini. Ciò è confermato dalla circostanza che quando il legislatore federale ha inteso utilizzare il termine «proroga» lo ha fatto in modo esplicito, come nel precedente art. 51, comma 6, CGS CONI, in relazione alla proroga del termine per le indagini del Procuratore federale.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 80/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 52, comma 1, CGS CONI; art. 119, comma 4, CGS FIGC

Articoli

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

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