GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – NATURA OGGETTIVA – NUOVA CONFIGURAZIONE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - GRADUALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA PENA – APPLICABILITÀ

Anche se non è stata superata la presunzione di colpa che discende dall’art. 6, comma 2, C.G.S., al fine individuare la sanzione, in mancanza della determinazione edittale della stessa, si deve operare secondo il criterio dell’equità (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 50/2016) ed osservare, nella sua concreta determinazione, i criteri della gradualità e della proporzionalità della pena, senza operare una mera trasposizione sulla società della responsabilità del tesserato. Già nel sistema della responsabilità oggettiva delle società si richiedeva la graduazione della pena e non la mera trasposizione della responsabilità nei confronti della società responsabile (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; Id., n. 114/2019-2020; Id., n. 90/2019-2020). Tale criterio, quale principio generale, deve tanto più valere nell’attuale sistema della responsabilità aggravata (o della colpa presunta) e resta chiaramente distinto dalla riconoscibilità della scriminante o dell’attenuante di cui all’art. 7.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/L

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

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