PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – RAGIONEVOLE CERTEZZA – SUFFICIENZA - COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI - APPLICABILITÀ

Lo standard probatorio da raggiungere per poter affermare la responsabilità disciplinare in ambito sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale); pertanto è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (v., ex multis, CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., n. 24/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; Collegio di Garanzia dello Sport CONI, SS.UU., n. 13/2016). Tali principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023, che richiama Id., n. 92/2021-2022 e Id., n. 76/2021-2022).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/G

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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