CORTE FEDERALE D’APPELLO - ART. 101, COMMA 3, CGS - SPECIFICITÀ DELLE CENSURE

Ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS FIGC non è inammissibile un reclamo che non si limiti alla mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio (in tal caso sarebbe inammissibile: da ultimo CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; nonché Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029), ma, al di là dell’utilizzo di formule sacramentali, contenga una articolata critica logico-giuridica della decisione di primo grado.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 79/CFA/2022-2023/F

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, primo periodo CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Salva in pdf