Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità - art. 1- bis, comma 1, CGS previgente – direttrici deontologiche ampie – altre fonti comportamentali – riferimento - necessità
È caratteristica dell’ordinamento sportivo, nel suo apparato sanzionatorio, quella di contenere precetti improntati a direttrici deontologiche espresse in maniera molto ampia, con richiami a valori da rispettare e realizzare (lealtà, correttezza e probità) piuttosto che a ben individuati beni da proteggere (come, ad esempio, accade nell’ordinamento penale: la vita, la libertà personale, il patrimonio ecc.). Conseguentemente, i singoli addebiti devono necessariamente fare riferimento, di volta in volta, ad altre fonti comportamentali (normative o consuetudinarie), altrimenti il perimetro precettivo risulterebbe incerto nei suoi confini e, come tale, inefficace. (nella specie la violazione del dovere di lealtà e correttezza è stata individuata nell’essersi fatto assistere da un soggetto, sedicente procuratore sportivo, che, a sua volta, ha violato l’art. 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo)
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 77/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 1-bis, comma 1, CGS previgente