Soggetti dell’ordinamento sportivo – dovere di collaborazione all’accertamento dei fatti – facoltà di non rispondere – non sussiste

Non può riconoscersi in capo ai soggetti dell’ordinamento sportivo la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, essendo gli stessi tenuti ad assumere un atteggiamento collaborativo – pur senza tradursi nel superamento della regola espressa dal brocardo nemo tenetur se detegere – al fine di consentire all’organismo inquirente federale, i cui strumenti di indagine sono, invero, assai limitati, una più esatta ricostruzione dell’accaduto anche nella prospettiva di evidenziare eventualmente la propria mancanza di colpa o la levità di questa, nel rispetto ed in linea di coerenza con i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4, comma 1, CGS.

In tal modo assumeva un contegno ostruzionistico, la cui incoerenza rispetto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4, comma 1, CGS, non può revocarsi in dubbio, là dove, come nel caso di specie, non appariva nemmeno configurabile la possibile rilevanza penale dei fatti che si andavano accertando.

Ora è noto che i richiamati doveri di lealtà, correttezza e probità si connotano – per la costante giurisprudenza di questa Corte -  nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento, dal momento che la disposizione dell’art.4, comma 1, CGS testé richiamata, lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (cfr., ex multis, Corte federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/2021-2022).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 74/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 4 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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