Processo sportivo in genere – difesa in giudizio - espressioni inappropriate e suggestive – dovere di correttezza e continenza verbale

Nell’approntare le difese nell’ambito dei procedimenti di giustizia sportiva le parti devono evitare l’impiego di termini ed espressione possano risultare paiono inappropriati e inutilmente suggestivi rispetto al contesto in cui si svolge il procedimento ovvero l’ambito della giustizia sportiva, anch’esso connotato – come il più ampio ambito dell’ordinamento sportivo - dall’esigenza di rispettare le regole della correttezza e della continenza verbale, senza indulgere in atteggiamenti di sospetto o in ricostruzioni in chiave complottistica dell’accaduto, in mancanza di obiettive e non agevolmente confutabili prove in contrario. E ciò anche in relazione all’art. 4 del CGS, poiché l’adesione all’ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l’accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l’asticella della condotta del tesserato – e del suo difensore -  che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 74/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 4 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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