Corte federale d’appello – reclamo – deposito – termine – inammissibilità

È inammissibile il reclamo non trasmesso alla controparte (v. in termini, CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024; CAF, n. 18/2004-2005; CAF, n. 22/2004-2005; CAF, n. 40/2004-2005; CAF, n. 51/2006-2007; CGF, Sez. III, n. 191/2009-2010; CGF, Sez. I, n. 227/2008-2009; CGF, Sez. III, n. 275/2008-2009; CGF, Sez. III, n. 32/2018-2019; CFA, Sez. IV, n. 19/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 61/2019-2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 74/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 101 CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Salva in pdf