Arbitri e ufficiali di gara – figura del direttore di gara - rilievo istituzionale – regole deontologiche – rispetto – canoni particolarmente rigorosi – doveri di riservatezza e terzietà - rispetto - necessità
La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. per tutte Corte federale SS.UU. n. 69 del 27/12/2023). Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (nel caso di specie la Corte ha fatto applicazione dell’art. 42, comma 4, lettera e), del Regolamento AIA il quale vieta agli arbitri “ di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore”, ritenendo che l’arbitro avesse violato, in modo patente e con grande superficialità, i quei criteri della riservatezza e della terzietà, che – secondo le espresse previsioni regolamentari – devono sempre informare il comportamento degli arbitri in relazione alla attività tecnica espletata).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 73/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 42, comma 4, lettera e), Regolamento AIA