Mezzi di prova – dichiarazioni de relato - concorrono a determinare il convincimento del giudice - condizioni

La Cassazione, quanto alla testimonianza “de relato”, ha chiarito che “Le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica “ (Cass. Civ. Sezione I, 8 febbraio 2006 n. 2815); “La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni o di indagine tecnica” (Cass. Civ., I Sez., 19 marzo 2009 n. 6697). Va peraltro aggiunto che nel processo sportivo il regime probatorio è meno rigido di quello ordinario e che il libero convincimento del giudice si può formare anche mediante la rappresentazione di semplici elementi fattuali.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 72/CFA/2020-2021/E

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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