Osservatore calcistico – Regolamento del Settore tecnico - art. 55 - può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato

9/30/2022

Stagione: 2021-2022

Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico, come risultante dalle modifiche apportate nel tempo, l’attività di osservatore calcistico è un’attività che può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato. A seguito delle modifiche apportate in sede regolamentare conseguenti alle iniziative dell’Autorità antitrust (provv. AGCM n. 27249 del 27.6.2018 confermato da TAR Lazio Sez. I, n. 7177/2019), si tratta ormai di un’attività "libera" da parte di osservatori che possono svolgere il relativo corso anche presso soggetti esterni alla Federazione (come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione).

Numeron. 71/CFA/2021-2022/B

PresidenteTorsello

RelatorePalmieri

Riferimenti normativiart. 55 Regolamento settore tecnico;