Osservatore calcistico – Regolamento del Settore tecnico - art. 55 - può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato

Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico, come risultante dalle modifiche apportate nel tempo, l’attività di osservatore calcistico è un’attività che può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato. A seguito delle modifiche apportate in sede regolamentare conseguenti alle iniziative dell’Autorità antitrust (provv. AGCM n. 27249 del 27.6.2018 confermato da TAR Lazio Sez. I, n. 7177/2019), si tratta ormai di un’attività “libera” da parte di osservatori che possono svolgere il relativo corso anche presso soggetti esterni alla Federazione (come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione).

 

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 71/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 55 Regolamento settore tecnico;

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