Calciatore – trasferimento - art. 95 NOIF – deposito del contratto presso la Lega - visto di esecutività - regime speciale e differenziato - l’accordo deve essere sottoscritto da coloro che possono impegnare validamente le società - mancanza di potere rappresentativo – mancata apposizione del visto di esecutività al contratto

Ai sensi dell’art. 2384, secondo comma, CC disposizione contenuta nell’ambito del capo del Libro V del codice civile dedicato alle società per azioni e applicabile anche alle s.r.l., le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Tuttavia, l’art. 95 NOIF introduce un regime speciale e differente rispetto a quello previsto all’interno del Codice civile. Il differente regime si giustifica con la necessità di depositare il contratto presso la Lega e che questa adotti il conseguente visto di esecutività. Pertanto, qualora la stessa Lega venga a conoscenza di un vizio ovvero di un difetto di potere rappresentativo in capo al soggetto o all’organo che ha sottoscritto un determinato contratto non può attribuire a tale atto alcuna efficacia, non essendo stato firmato che può impegnare la società agli effetti sportivi. Effettivamente, il comma ottavo del citato art. 95 NOIF prevede che “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”. Il comma 13 della medesima disposizione prevede che “Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale federale nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa”. Le previsioni in oggetto trovano un fondamento normativo primario nell’art. 5 della legge n. 91 del 1981 ai sensi del quale tra l’altro è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. Non è quindi in dubbio la validità e l’efficacia dell’art. 95 NOIF, comma 8, così come la possibilità per l’ordinamento sportivo di subordinare l’efficacia dei contratti conformi all’ordinamento civilistico a requisiti più stringenti. Nel caso di specie, le citate disposizione introducono un regime speciale e differenziato. Il parametro di riferimento utilizzato dal legislatore è rappresentato dal fatto che l’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto sia sottoscritto da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali. La conoscenza da parte della federazione della mancanza di potere rappresentativo in capo al soggetto che ha stipulato il contratto è effettivamente idonea a integrare i presupposti costitutivi della citata fattispecie. La Lega, pertanto, legittimamente, anche a seguito delle verifiche e dei controlli di sua competenza – e quindi dalla conoscenza acquisita della mancanza del potere rappresentativo - non ha apposto il visto di esecutività al contratto, in quanto non avrebbe potuto attribuire efficacia ed esecutività a un contratto del quale era consapevole essere stato concluso da un soggetto non legittimato. Il sistema di controlli di competenza della Lega calcio consente di ritenere che non si crei alcun legittimo affidamento in capo alla società sulla efficacia nell’ordinamento sportivo del contratto di trasferimento prima dell’adozione da parte di quest’ultima del visto di esecutività. Discorso differente può immaginarsi, sotto il profilo risarcitorio, nei rapporti tra le società, ma si tratta di profilo estraneo all’odierno giudizio.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 70/CFA/2020-2021/B

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 95 NOIF;

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