1/9/2025
Stagione: 2024-2025
L’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia CONI, per come letteralmente formulato, pone un limite massimo di giorni 15 per la proposizione del reclamo – come evidenzia l’espressione "non oltre" contenuta nella disposizione - e non preclude un termine più ridotto, qual è quello recepito nel Codice di giustizia sportiva della FIGC; il che si inquadra perfettamente nella tempistica di contenimento dei tempi di durata del processo, che ciascuna federazione intende far propria.
Numero: n. 66/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2 CGS; art. 37, comma 2, CGS CONI
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.