CORTE FEDERALE D’APPELLO – INTERVENTO - ART. 104, COMMA 1, CGS – COMPUTO DEI TERMINI - ART. 155 CPC - APPLICABILITÀ - ART. 52, COMMA 1, CGS
Secondo l’art. 104, comma 1, CGS, “l’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza”. Per pacifica e consolidata giurisprudenza (Cfr. Cassazione civile, Sezione III, 23/05/2011, n. 11302), in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 CPC, secondo il quale non devono essere conteggiati il giorno e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali. L’art. 104, II° comma CGS, non qualifica il termine di cinque giorni quale “libero”, a differenza dell’art. 103, II° comma CGS, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all’art. 52, I° comma CGS.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 65/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 104, comma 1, CGS; art. 104, comma 2, CGS; art. 52, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.
Art. 52 - Computo dei termini
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*
*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.