Corte federale d’appello – revocazione e revisione –– specificità dei mezzi d’impugnazione - necessità

Nella revocazione e nella revisione vige il principio della specificità dei motivi di impugnazione. Pertanto non è sufficiente la mera istanza di revocazione o revisione, essendo necessario formulare specifiche richieste in ordine alla decisione di merito onde il reclamo è da ritenersi inammissibile se la parte abbia omesso di indicare con doverosa puntualità il motivo e/o i motivi che dovrebbero indurre il Collegio ad annullare le decisioni impugnate e a sostituirle con altre decisioni di merito. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020) (nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile un reclamo che richiamava genericamente l’art. 98, senza indicare, neanche in rubrica, il collegamento di detta norma con le diverse ipotesi di giudizio speciale rientranti nell’art. 63 CGS)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 64/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 63 CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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