Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS – applicabilità - fattispecie
L’art. 38 CGS, che punisce i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori o altre persone presenti, “commessa in occasione o durante la gara”, non può applicarsi estensivamente anche ai calciatori di altre squadre presenti sugli spalti in qualità di tifosi, in quanto proprio il sostantivo impiegato (“calciatori”) delimita l’ambito di applicabilità della norma a coloro che si trovano in campo o comunque siano, in qualche modo, coinvolti nella competizione in senso stretto.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 61/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 38 CGS
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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.