Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti - giovane età – non è attenuante

La giovane età non può essere assunta come attenuante ma, semmai, come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva. (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 105/2010-2011). La giovane età del calciatore, lungi dal costituire un elemento attenuante, rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto (Corte di giustizia federale, Sez. IV, n. 213/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 123/2012-2013). La Corte federale ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta - che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità - della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 20/2013-2014). Risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte aggressive o violente anche se in modo non fisico ma solo verbale. Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’aggressore risulterebbe del tutto ingiustificata e anzi sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 102/2021). I fenomeni di violenza di ogni tipo devono essere valutati con rigore giacché ledono tutti i principi che sono alla base delle competizioni sportive. E se è certamente vero che la giovane età del colpevole deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione (invero concretamente inflitta nel suo minimo edittale), detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 35/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 59/CFA/2023-2024/I

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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