Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – trenta giorni – termine perentorio – ratio
Il termine di trenta giorni indicato dall’art. 125, comma 2, C.G.S. è, anche alla luce del principio generale stabilito dall’art. 44, comma 6, C.G.S., un termine perentorio (cfr. CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021). La sua violazione può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, dal momento che il termine non soltanto è posto a tutela dell’interessato, ma realizza, allo stesso tempo, un’esigenza di ordine pubblico, consistente nella necessità che l’interessato non sia sottoposto sine die all’indagine e al procedimento per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, senza poter conoscere tempestivamente la sua sorte (cfr. CFA, SS.UU., n. 38/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; ed ancora la citata CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 55/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 125, comma 2
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.