GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 122, COMMA 4, CGS – RIAPERTURA DELLE INDAGINI – GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITÀ
Se è vero che il comma 4 dell’art. 122 fa riferimento all’emersione di nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato, tuttavia “l’unitamente a quanto già raccolto” non può prescindere dal rispetto della disciplina codicistica sulle garanzie del diritto di difesa, che passano sia per la corretta iscrizione dei procedimenti disciplinari nel registro del CONI, sia per i conseguenti corretti avvisi sui fatti portati all’attenzione delle parti e sui quali indaga la Procura, sia, da ultimo, sul rispetto delle regole per l’archiviazione dei procedimenti conclusi.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 54/CFA/2022-2023/C
Presidente: Mazzoni
Relatore: Cavallo
Riferimenti normativi: art. 122, comma 4, CGS;
Articoli
Art. 122 - Richiesta di archiviazione
1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.
3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.