Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione - ratio

Fermi l’ossequio alle garanzie di tutela degli incolpati e il rispetto delle fisionomie del “giusto processo”, enunciate all’art. 44 del C.G.S., la giurisprudenza sportiva non si appoggia ai criteri di imputazione propri della giurisprudenza penalistica e ai principi del processo penale, quali la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, la probabilità di grande verificabilità, tale da resistere a qualsiasi dubbio ragionevole. Per ritenere sussistente la violazione, è richiesto un grado di prova superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Tale principio, che costituisce espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo riaffermata in modo ancor più deciso con la l. 280 del 2003, implica che, per analoghe fattispecie concrete, la giustizia sportiva si accontenti di un grado di certezza inferiore rispetto a quanto richiesto dalla giustizia ordinaria per pervenire all’accertamento della responsabilità penale, per sua natura insofferente a clausole indeterminate. Ciò costituisce il precipitato dei modelli di condotta che l’ordinamento sportivo pretende siano praticati e osservati dai suoi tesserati e che devono ispirarsi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, da cui discende l’obbligo fondamentale di esimersi da ogni forma di illecito sportivo, concretando questo la negazione stessa dei caratteri ontologici della pratica sportiva, cui sono immanenti la rettitudine della competizione e la genuinità del risultato sportivo. In questa prospettiva, l’ordinamento federale appresta un sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive; al contempo gli orientamenti della giustizia sportiva federale si muovono entro le direttrici delle fattispecie normative per garantire la concreta attuazione del nucleo di valori in esse compendiato.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 49/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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