Corte federale d’appello – reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza – inammissibilità - fattispecie
E’ inammissibile il reclamo ove comunicato al solo organo che ha deciso, omettendo di comunicarlo alla Procura federale
(Commissione d’appello federale, n. 18/2004-2005; Commissione d’appello federale, n. 22/2004-2005; Commissione d’appello federale, n. 40/2004-2005; Commissione d’appello federale, n.51/2006-2007; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 191/2009-2010; Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 227/2008-2009; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 275/2008-2009; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 32/2018-2019; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 19/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 61/2019-2020; Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n.118/2023-2024) (nel caso di specie la Corte, inoltre, ha ritenuto che non sussiste discrasia tra quanto previsto dal Codice di giustizia sportiva e le “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC” - che avrebbero consentito il “regolare” deposito del reclamo nonostante l’omessa allegazione dell’avvenuta comunicazione alla Procura - poiché tali regole si limitano ad illustrare le modalità di funzionamento della piattaforma informatica della giustizia sportiva, con specifiche prescrizioni relative al formato degli atti, dei documenti ed alle sottoscrizioni digitali, senza incidere in alcun modo sulla disciplina prevista dal codice di giustizia sportiva. Nessun legittimo affidamento può dunque sussistere per il fatto che, in sede di deposito telematico del reclamo, il sistema non abbia segnalato un’anomalia per il mancato deposito della comunicazione alla Procura, in quanto era specifico obbligo del difensore accertarsi dell’avvenuto rispetto di tutti gli incombenti processuali).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 47/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.