Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva - regola di comportamento oggettivamente valutabile - parametro di legittimità del comportamento
In base all'art. 4, comma 1, del CGS, tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo « sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ». Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (cd “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l'ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all'attività sportiva (CFA, Sezione I, n. 38-2019/2020). In altri termini, la “ lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all'ordinamento sportivo. Proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale in esame comporta, sul piano della fattispecie astratta, un'attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell'illecito sportivo (cd “principio di indeterminatezza ” dell'illecito sportivo), che richiede l' individuazione volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificatamente violato (CFA, Sezione I, n. 77/2019-2020), giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuto tenere.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 47/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.