ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL’A.I.A. - ART. 22 NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL’AIA-NFOT – ARBITRI - DISMISSIONE - COMMA 2 E COMMA 3 – FATTISPECIE DIVERSE – PARERE DELLA SEZIONE CONSULTIVA DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO N. 1/2021-2022 – RIGUARDA IL COMMA 2, LETT. C)

L’art. 22 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA-NFOT (“rubricato: “Avvicendamenti degli A.E. della C.A.N.”) nei suoi primi tre commi, dispone: “1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16.  2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:  a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;  c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1;  d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4; e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.  3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.  Gli arbitri da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16.  Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:  a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;  b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;  c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.”  La fattispecie del comma 2 e quella del comma 3 sono nettamente distinte.  Nell’una, là dove considera il mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1, la dismissione è risultato di un accertamento obiettivo. Nell’altra (motivata ragione tecnica), la dismissione dipende da una valutazione per definizione tecnica. Il parere della Sezione consultiva della Corte federale d’appello n. 1/2021-2022, rispondeva al quesito con cui il Presidente della FIGC chiedeva se dovesse ritenersi causa imputabile all’arbitro - ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c), NOFT - la circostanza che l’arbitro medesimo non avesse potuto svolgere le relative funzioni per la durata di nove mesi per l’adozione di una sanzione disciplinare a seguito del relativo procedimento. Nel dare risposta negativa al quesito, la Sezione ha concluso segnalando l’indubbia valenza generale del principio enunciato, ma solo “in quanto lo stesso sia il problema, ossia se vada calcolato il periodo di sospensione quando sia prevista la decadenza o altra misura interdittiva in caso di assenza da un numero predeterminato di sedute”. Diversa la ragione della dismissione, il parere si rivela inconferente ai fini dell’interpretazione della fattispecie di cui al comma 3.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 46/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 22, comma 2 e comma 3 Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA –NFOT;

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