Calciatore – vincolo sportivo – eliminazione – norma transitoria - proroga di validità del vincolo – presupposti – rapporto di continuità con precedente tesseramento

L’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 28/02/2021, n. 36 (“Inizio modulo

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Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) recante “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica”, nella sua attuale e vigente formulazione (frutto di ripetuti rimaneggiamenti finalizzati a posticiparne la piena operatività) prevede che “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”. La struttura precettiva della disposizione contempla, pertanto, l’eliminazione (entro una certa data, attualmente fissata al 1 luglio 2023) del vincolo sportivo limitante la libertà contrattuale dell’atleta e, al contempo, stabilisce tuttavia una proroga di validità di tale vincolo (allo stato sino al prossimo 1° luglio 2025) per i tesseramenti che costituiscano “rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”. Ne deriva che, affinché un determinato rapporto contrattuale tra atleta e società sportiva possa continuare a contemplare un valido vincolo sportivo, esso deve porsi in rapporto di continuità, privo di soluzione, con un precedente tesseramento, di cui deve costituire mero rinnovo. Soltanto in tal caso, infatti, risulterebbe rispettata la natura di norma transitoria propria di tale previsione, evidentemente introdotta con la precipua finalità di consentire un graduale impatto dell’effetto abolitivo del vincolo sportivo sui rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della norma.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 45/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 31, comma 1, decreto legislativo n. 36/2021

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