GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – CORTE FEDERALE D’APPELLO – RECLAMO – DOCUMENTO PRESENTATO AD ISTRUTTORIA COMPLETATA - INAMMISSIBILITÀ

4/4/2023

Stagione: 2022-2023

È inammissibile la produzione documentale innanzi alla Corte federale d’appello da parte della Procura federale ad istruttoria già conclusa.

Numeron. 41/CFA/2022-2023/A

PresidenteLipari

RelatoreRonzani

Riferimenti normativiart. 118, comma 2, CGS;

Articoli

Art. 118 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.