11/7/2024
Stagione: 2024-2025
È demandato agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024). Ma ove tale accertamento risulti negativo, riespande la responsabilità della società sia ove la si voglia configurare come responsabilità oggettiva in senso stretto, sia ove la si voglia configurare (secondo l’orientamento della Corte di cassazione già sopra richiamato) come responsabilità per colpa di organizzazione.
Numero: n. 40/CFA/2024-2025/H
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino