Calciatore – premio alla carriera – art. 99-bis NOIF - finalità - interesse parapubblicistico – il premio alla carriera non è rinunciabile

In tema di premio alla carriera la Corte federale ha già avuto modo di osservare (CFA in CU n. 27/2017-2018) che la finalità perseguita dal Legislatore federale è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione. A fronte di questo impegno richiesto alle società della L.N.D. o di Settore Giovanile, v'è la prospettiva di conseguire un riconoscimento economico finalizzato a ristorare parzialmente i costi che iniziative della specie comportano. L'adozione di una simile politica gestionale ha il pregio sociale di incentivare lo sport anche presso gli atleti più piccoli e, mercè un'oculata conduzione tecnica e l'impiego di specialisti della materia, elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della Nazionale italiana. La ratio e la finalità della disposizione federale sono, quindi, da rinvenire nella diffusione dello sport, in particolare del calcio, tra i giovani atleti e nella loro crescita sul piano tecnico in modo da elevare il livello qualitativo del massimo Campionato nazionale e di potenziare in tal modo le due Nazionali maggiori così di rinverdire i fasti dei successi passati in campo internazionale. Quindi la disposizione tutela, prima ancora dello sforzo organizzativo ed economico da parte delle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile, l'interesse federale nel perseguimento di un fine proprio della Federazione, coerente con la sua funzione istituzionale. Un interesse sostanzialmente parapubblicistico, che assorbe quello privatistico ed economico delle società. La conclusione di siffatto inquadramento comporta che il premio alla carriera non è in sé rinunciabile, atteso che esso soddisfa un interesse che non è nella disponibilità della società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile. Non appare, quindi casuale che, a differenza della disposizione contenuta nell'art. 99-bis che nulla dice al riguardo, l'art. 99 sul premio di addestramento e formazione tecnica, che ha riguardo a rapporti diretti tra le due società interessate dalla sottoscrizione del primo contratto professionistico, preveda espressamente la possibilità di una sua riduzione a seguito di accordo scritto tra le due società.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 3/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sica

Riferimenti normativi: art. 99-bis NOIF

Salva in pdf