Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante

11/7/2024

Stagione: 2024-2025

Perché l’intervento del terzo possa dirsi ammissibile, è necessario che l’interveniente sia titolare di una "situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale" e "di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento" (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022; CFA., Sez. I, n. 25/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 65/2022-2023; CFA., Sez. I, n. 26/2024-2025).

Numeron. 39/CFA/2024-2025/A

PresidenteTorsello

RelatoreScordino

Riferimenti normativiart. 104 CGS;

Articoli

Art. 104 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.