Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – comportamento costituente reato - attività sportiva - rapporto non riconducibile – non è sanzionabile – è questione di merito

Non sono sanzionabili dal giudice sportivo le condotte, pur molto deprecabili, poste in essere in ambito strettamente privato senza alcun rapporto con l’attività sportiva (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 98/CFA/2022-2023; Corte di giustizia federale, Sez. I, 2014-2015, in CU n. 248 del 28 marzo 2014, n. 3). Alla luce dell’art. 1 CGS (il quale afferma che il Codice di giustizia disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare), l’accertamento della responsabilità disciplinare deve essere fondato sulle fattispecie di responsabilità previste dal CGS medesimo e dalle altre fonti indicate dall’art. 3 del Codice e l’applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS - nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - non può che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, a ogni “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” senza poter essere esteso, per esempio, ad ogni rapporto sociale (così la consolidata giurisprudenza sportiva endo-federale: per tutte, CFS, Sez. IV, n. 69/2021-2022; come pure quella eso-federale, per la quale si veda - con riguardo alla disciplina propria del tennis, ma con affermazioni generalizzabili - Coll. garanzia sport, Sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 66). La chiarezza del dato testuale non consente estensioni oltre i rapporti riconducibili all’attività sportiva, sia pure intesa nel senso più ampio. Resta comunque fermo che, se tale situazione può essere sintetizzata come difetto di giurisdizione (o di competenza) degli organi di giustizia sportiva, deve esser chiaro - nel solco della giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte: Cass. civ., SS.UU., 5 settembre 2022, n. 26038; Id., 16 gennaio 2015, n. 647) - che viene propriamente in gioco una questione di merito, in quanto il difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva dipende dalla concreta mancanza di una fattispecie disciplinare sanzionatrice e non rappresenta un ostacolo a possibili diverse scelte de iure condendo, nell’esercizio dell’autonomia propria dell’ordinamento sportivo. Il meccanismo del “combinato disposto” è certamente impiegabile per desumere una prescrizione attraverso l’integrazione coordinata del contenuto di più norme, purché, tuttavia, il risultato ottenuto non contrasti con quanto le norme combinate contemplano singolarmente. L’art. 4, comma 1, CGS, testualmente limita il proprio ambito applicativo a ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, peraltro in modo conforme a quanto previsto dall’art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI dedicato al “Principio di lealtà” («I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva»). Di conseguenza, il preteso combinato disposto tra l’art. 4, comma 1, CGS, e l’art. 5 del Codice di comportamento sportivo CONI, volto a estendere il campo applicativo dell’art. 4, comma 1, oltre i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, determinerebbe non soltanto una chiara forzatura dell’ambito applicativo dello stesso art. 4, ma anche l’invocazione dell’art. 5 Codice di comportamento sportivo per superare un limite che è affermato dallo stesso Codice all’art. 2.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 39/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 5 Codice di comportamento sportivo

Articoli

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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