Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – responsabilità delle società – prova piena e prova indiziaria – trattamento sanzionatorio – non rileva

Ai sensi dell’art. 26 CGS le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara dai propri sostenitori al di là della natura indiziaria o di piena prova degli elementi a carico. Il diverso compendio probatorio che sorregge l'affermata responsabilità di ciascuna delle società non giustifica per ciò solo un diverso trattamento sanzionatorio. Un diverso numero di testimoni non rende più grave il fatto denunciato da più persone, così come una prova indiziaria verificata e univocamente convergente, non porta a conclusione diversa sul piano della sanzione rispetto ad una prova specifica sia pure plurima e lapidaria.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 37/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 26, comma 1, C.G.S

Articoli

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.
3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate.
4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

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