Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS – particolare gravità – elementi di valutazione – entità delle lesioni – rileva al fine della graduazione della sanzione

Ai sensi dell’art. 38 CGS, comma 1, secondo periodo “In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.” Ai fini di una derubricazione della condotta a violenza semplice non può rilevare la lieve entità della lesione in concreto prodotta, poiché la particolare gravità del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi: ossia all’elemento soggettivo (intenzionalità) impresso alla condotta violenta, nonché all’oggettivo pericolo all’incolumità del calciatore aggredito tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo sopra richiamate. L’entità delle lesioni può rilevare, quindi, ai soli fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione del fatto.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 36/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 38, comma 1, secondo periodo CGS

Articoli

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Salva in pdf