Processo sportivo in genere - principi generali – principio “nemo tenetur se detegere” – rilevanza solo processuale

Al principio “nemo tenetur se detegere” va attribuita rilevanza processuale e non può essergli riconosciuta una tutela preminente rispetto agli interessi che le norme sanzionatorie sono, di volta in volta, dirette a salvaguardare. La normativa regolamentare vigente non conosce cause oggettive di non punibilità, né codifica il principio del “nemo contra se tenetur” e nel conflitto concreto ed attuale fra l'esigenza soggettiva o, per meglio dire, privata di evitare un danno ai propri interessi e quella federale di tutela del bene protetto dalla disposizione violata, deve giocoforza prevalere quest'ultima, con la conseguenza che l'omissione rimarrà sempre perseguibile, presentandosi, al più, con un indice di gravità meno accentuato (Corte d’appello federale n.6/C del 28 agosto 1986). Ugualmente si deve concludere alla luce della giurisprudenza penale (sul punto; fra le tante pronunce Sez. 3 n. 53656 del 03/10/2018  Rv. 275452 che ha escluso profili di incostituzionalità  del combinato disposto degli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nella parte in cui tali disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorchè riguardi redditi provenienti da attività illecita, in quanto il principio del "nemo tenetur se detegere" opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato e deve ritenersi recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost.. Ed ancora Sez. 3  n. 53137 del 22/09/2017  Rv. 271827 per cui integra il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, l'omessa presentazione della dichiarazione di redditi provenienti da attività illecita da parte del titolare di una ditta individuale determinata dall'esigenza di non fornire all'amministrazione prove a sé sfavorevoli, giacchè, salvo specifiche previsioni di legge di segno contrario, il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale e pertanto non giustifica la violazione di regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; Sez. 5,  n. 9746 del 12/12/2014  Rv. 262941 secondo cui è  configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di un ex amministratore di società dichiarata fallita che non consegna la documentazione contabile al curatore per evitare che la stessa sia utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio del "nemo tenetur se detegere" comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 29/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

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