9/20/2022
Stagione: 2021-2022
E’ illegittimo, per violazione dell’art. 28 delle Norme sul funzionamento degli organi tecnici (NFOT), l’avvicendamento di un assistente arbitrale qualora non siano stati avvicendati in via prioritaria (ex art. 28, comma 2 delle NOFT) alcuni suoi colleghi che avrebbero dovuto esserlo per raggiunti limiti di età, purché tale omissione sia stata determinante nello scorrimento della graduatoria e nel conseguente avvicendamento del ricorrente avvenuto per motivate ragioni tecniche (ex art. 28, comma 3 delle NOFT).
Numero: n. 23/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 28 NOIF;