Calciatori – accordi economici - art. 94 ter, comma 2, NOIF - sottoscrizione degli accordi economici – facoltatività - deposito degli accordi economici - obbligo - termine per il deposito
L’interpretazione letterale dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF, induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Quando la conclusione dei contratti sia effettivamente conclusa, il deposito deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, art. 94 ter, NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 22/CFA/2021-2022/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Assennato
Riferimenti normativi: art. 94-ter, comma 2, NOIF;