Calciatori – accordi economici - art. 94 ter, comma 2, NOIF - sottoscrizione degli accordi economici – facoltatività - deposito degli accordi economici - obbligo - termine per il deposito

9/19/2022

Stagione: 2021-2022

L’interpretazione letterale dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF, induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Quando la conclusione dei contratti sia effettivamente conclusa, il deposito deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, art. 94 ter, NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente.

Numeron. 22/CFA/2021-2022/A

PresidenteMazzoni

RelatoreAssennato

Riferimenti normativiart. 94-ter, comma 2, NOIF;