Tesseramento – buon esito pratiche di trasferimento – obbligo di verifica

E’ onere del “tesserando” quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell’art. 4 CGS

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 21/CFA/2021-2022/B

Presidente: Lipari

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 4 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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