Mezzi di prova – documenti informatici - disconoscimento – modalità
La semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria dei messaggi whatsapp, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019), spettando in assenza di ciò al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una “risultanza probatoria”, pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (Cass. 5141/2019).
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 1/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 1-bis, comma 1, CGS (previgente, ora art. 4, comma 1 CGS); art. 108 NOIF
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
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