Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – archiviazione - riapertura delle indagini – art. 122, comma 4, CGS - nuovi elementi indiziari provenienti dall’autorità giudiziaria ordinaria - sopravvenienza di fatti insussistenti al momento della pregressa archiviazione
Anche qualora l'archiviazione sia stata disposta perché le originarie notizie provenienti dalla Procura della Repubblica non consentivano di formulare il deferimento, imponendo l'archiviazione, è sempre consentita la riapertura delle indagini qualora vi siano nuovi elementi indiziari derivino da ulteriori atti provenienti dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, capaci di evidenziare la sopravvenienza di fatti e circostanze insussistenti al momento della pregressa archiviazione.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 19/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 122, comma 4, CGS;
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Art. 122 - Richiesta di archiviazione
1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.
3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.