SANZIONI DISCIPLINARI - AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI – GRAVITÀ DEI FATTI – RILEVANZA
Come emerge dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e 44, comma 5, del CGS, la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (ex multis, Sezione I, decisione n. 0022/CFA/2022-2023).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 14/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 12 CGS;
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Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.