Premio di preparazione – art. 96, comma 3, NOIF – visto di autenticità – mancanza – effetti – inefficacia processuale dell’atto – irrogazione anche di una sanzione ex art. 4, comma 1, CGS - illegittimità

L'art. 4, comma 1 CGS prevede: “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L'art. 96 NOIF, nel disciplinare il pagamento del premio di preparazione, al comma 3 dispone quanto segue “Le eventuali memorie e la documentazione della controparte stabilita pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante”. Dall'esame di quest'ultima disposizione emerge che l'acquisizione del visto di autenticità non costituisce un obbligo, bensì un onere per la parte che intende avvalersi in giudizio risultante dell'atto in questione, come dalla lettera dell'art. 96, comma 3, NOIF in cui si legge che in mancanza del suddetto requisito l'atto non potrà essere preso in considerazione dall'organo deliberante. Pertanto, di fronte all'omessa acquisizione del visto di autenticità l'ordinamento sportivo prevede come unica conseguenza l'inefficacia processuale dell'atto alla quale non può essere aggiunta anche l'irrogazione di una sanzione considerata che il precetto contenuto nell'art. 4, comma 1, CGS, nella sua generica disposizione di norma in bianco di mero rinvio, deve essere interpretato come riferibile alla violazione di obblighi di rilevanza sostanziale e quindi non ricomprende anche l'inosservanza di un onere di esclusiva rilevanza processuale “sanzionata” con l'inefficacia dell'atto.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 13/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 4 CGS; art. 96, comma 3, NOIF;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf