Corte federale d’appello – giudizio – reclamo – motivi di reclamo – pluralità di motivi - inammissibilità di un motivo – non comporta l’inammissibilità del reclamo

In presenza di più motivi di reclamo alcuni dei quali siano sufficientemente precisati nei loro elementi essenziali, il difetto di determinazione di altro motivo formulato nel medesimo atto, comporta l’improponibilità di questo, ma non anche del reclamo nella sua interezza.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 132/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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