Processo sportivo in genere – sospensione dei termini – non si applica

In difetto di una specifica previsione normativa federale non è consentita l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini in quanto l’ordinamento sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri. Lo stesso Collegio di Garanzia si è fatto carico di evidenziare (decisione Sezione IV n. 34 dell’8 maggio 2017) che esistono procedimenti che per la loro intrinseca natura di urgenza non possono subire periodi di sospensione come accade, ad esempio, nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati. Tra questi vanno inseriti anche quelli relativi agli illeciti che comportano penalizzazioni alle società, in quelli che riguardano gare in competizioni che si svolgono nel periodo estivo, ect. Entrare nel merito della valutazione della improcrastinabilità o meno di attività federali non è agevole, così come potrebbero verificarsi ipotesi di contrasti tra giudici di primo e secondo grado sul punto, circostanze tutte che, in assenza di una espressa previsione dell’istituto della sospensione nel periodo feriale, inducono ad auspicare un intervento chiarificatore del legislatore federale.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 12/CFA/2019-2020/A

Presidente: Cirillo

Relatore: Barbieri

Riferimenti normativi: art. 52, comma 5 CGS

Articoli

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

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