Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione alla gravità dell’illecito
Secondo quanto previsto dall’art. 12 C.G.S., gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a modulare l’afflittività delle sanzioni tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, giacché solo se l’entità della sanzione è concretamente commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - essa potrà avere una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (C.F.A., SS.UU., n. 28/2023-24; C.F.A. SS.UU. n. 22/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 126/CFA/2023-2024/F
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 12 CGS
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Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.