Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale – ammissione – valutazione del giudice di merito – vizio di motivazione - sussistenza
Stante l’eccezionalità della prova testimoniale, la valutazione in ordine all’ammissione di tale mezzo di prova deve essere condotta con particolare rigore dal giudice sportivo che può ammetterla solo qualora la reputi indispensabile ai fini della decisione. Nel processo civile – la cui applicazione, in via residuale, al processo sportivo è disposta dall’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI - una simile valutazione è, peraltro, riservata al giudice di merito non potendo essere contestata in sede di legittimità se motivata in modo esente da vizi logici e giuridici (Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24754). Il vizio di motivazione circa l’ammissione della prova testimoniale sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cassazione civile, sez. II, 12/09/2023, n.26323; Cassazione civile, sez. I, 01/08/2023, n.23473; Cassazione civile, sez. I, 26/04/2023, n.10908; Cassazione civile, sez. II, 19/05/2022, n.16271 nonché Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27415, richiamata anche CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 122/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 60 CGS; art. 2, comma 6, CGS CONI
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Art. 60 - Testimonianza
1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti.
5. La testimonianza ha luogo in udienza.
6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.