Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura federale – Procura generale dello sport – non condivisione - determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola la Procura federale

Non è contraddittorio il comportamento della Procura federale che dapprima presta il consenso alla proposta di accordo ex art. 126 CGS, riservandosi di addivenire all’accordo all’esito della comunicazione alla Procura Generale dello Sport e poi, a seguito della non condivisione della Procura Generale dello Sport che rileva la incongruità delle sanzioni, modifica l’entità delle sanzioni richieste. Si è in presenza, difatti, di una proposta di accordo, sorto d’impulso della parte interessata ma non perfezionato, il cui contenuto non vincola la Procura a rimanere fedele alle valutazioni espresse circa la congruità delle sanzioni indicate nella proposta, ma richiede una nuova valutazione in conformità alle osservazioni espresse dall’Organo competente, che non può ovviamente consistere nell’applicazione della medesima sanzione già ritenuta incongrua quanto alla misura base. Né si può equiparare la proposta di patteggiamento ad un parametro di partenza per definire la misura della sanzione, traendone indebitamente argomento ai fini di contestarne la misura stessa.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 120/CFA/2023-2024/G

Presidente: Giordano

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 126 CGS

Articoli

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.
6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

Salva in pdf