Sanzioni disciplinari – notizie di stampa o web – accessibilità della notizia – non è fatto notorio

La circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé “notoria” l’informazione (Cass. penale, sez. II, n. 4951/2017). Non si può, pertanto, fondare la responsabilità su una presunta conoscenza dei fatti acquisita dai mezzi di informazione. L’eventuale informazione sull’episodio derivante da notizie di stampa o dal web resta estranea alla nozione del notorio, il cui rigore interpretativo trova giustificazione proprio nel fatto che esso si sia affermato nelle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 120/CFA/2023-2024/F

Presidente: Giordano

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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