Sanzioni disciplinari – carattere rieducativo – protezione dell’infanzia e della gioventù – sanzione permanente – confligge con art. 3 CEDU

Una sanzione sostanzialmente permanente irrogata per comportamenti tenuti nella fascia d’età soggetta nell’ordinamento generale ad un trattamento differenziato confligge con l’art. 3 CEDU che vieta la c.d. pena perpetua in presenza di condotte rivelatrici di un convinto e pieno ravvedimento (nel caso di specie non è stata accolta la richiesta della Procura federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, al fine di interdire al calciatore l’accesso futuro ad istituti premianti, al riconoscimento dei quali – secondo la Corte - potrà invece concorrere la continuità di comportamenti che valorizzino una mutata personalità, orientata a ripudio di condotte violente e irregolari; in tal modo attribuendo alla pena, perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo reinserimento maturo nel consorzio sociale).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 120/CFA/2023-2024/E

Presidente: Giordano

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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